Edoardo Carmagnola

Edoardo Carmagnola offre assistenza nelle materie di diritto societarioNasce a Torino nel 1984.

Dopo aver conseguito la maturità scientifica presso l’Istituto Salesiano Valsalice, si iscrive a Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino.

Nell’ottobre 2006 consegue la laurea in Scienze Giuridiche con una tesi in Sistemi Giuridici Comparati dal titolo "La vittima colpevole: concorso di colpa della vittima nel produrre il danno”, relatrice prof.ssa Silvia Ferreri.

Nel marzo 2009 consegue la laurea specialistica in Giurisprudenza con la votazione di 110/110 con lode e menzione accademica speciale con una tesi di laurea in Diritto Internazionale dello Sport dal titolo: "Lo sport e la tutela dei diritti umani fondamentali. Il caso dei Giochi Olimpici di Pechino 2008”, relatore prof. avv. Michele Vellano.

Consegue il modello completo (FULL) dell'E.C.D.L. (Patente Informatica Europea) ed altri attestati di sviluppo e programmazione informatica.

Dall'1.10.2010 è Praticante abilitato al patrocinio ed in data 27.09.2012 consegue l’abilitazione di avvocato. Penalista è iscritto all’Ordine degli Avvocati di Torino.

Cultore della materia nel corso “Diritto dell’Unione Europea nello Sport” presso la Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Motorie (SUISM) di Torino negli anni accademici 2009/2010 e 2010/2011.

Collabora alla stesura delle due edizioni del Manuale “Appunti di diritto dell'Unione Europea e dello Sport”.

Relatore nell’evento formativo di secondo livello “Come e quando riascoltare un possibile testimone”, simulazione e lavoro di gruppo ideato e realizzato dalla Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d’Aosta “Vittorio Chiusano”, dell’Ordine degli Avvocati di Torino e della Fondazione Avvocatura Torinese “Fulvio Croce”.

Dal 2015 è iscritto nelle liste dei difensori d’ufficio abilitati alle difese avanti il Tribunale Ordinario di Torino ed il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Opera in procedimenti penali

Diritto penale fallimentare: con tale locuzione si intendono le condotte penalmente rilevanti poste in essere dall’imprenditore e/o da altri soggetti specificatamente indicati, in un periodo antecedente alla dichiarazione di fallimento oppure in costanza di procedura concorsuale. Norma principe di tale settore è il Regio Decreto n. 267 del 16.03.1942, mentre il reato principale è la bancarotta (semplice o fraudolenta). Altri reati fallimentari di particolare rilevo sono il ricorso abusivo al credito, la denuncia di creditori inesistenti (fuori dall’ipotesi di bancarotta fraudolenta), l’omissione della dichiarazione dell’esistenza di altri beni da comprendere nell’inventario, l’inosservanza dell’obbligo di residenza e dell’obbligo di depositare, nelle ventiquattro ore dalla dichiarazione di fallimento, i bilanci e le scritture contabili.

Diritto penale dell’economia: in tale branca del diritto si annoverano singole fattispecie incriminatrici in costante evoluzione e mutamento – e pertanto soggette a frequenti modifiche – in stretta correlazione con i ricorrenti mutamenti nel mondo dell’impresa e del lavoro. Tale settore del diritto penale trova la propria collocazione nel Libro II, Titolo VIII del codice penale (dedicato ai “delitti contro l’economia pubblica”) Diritto penale ambientale: Il legislatore, con la legge n. 68 del 02.05.2015, ha modificato il codice penale - colmando un vulnus presente da troppo tempo nell’ordinamento - ivi introducendo il Titolo VI-bis nel Libro II, che racchiude la normativa a tutela dell’ambiente e volta a contrastare l’inquinamento ed i disastri ambientali.

Reati contro la Pubblica Amministrazione: il Libro II, Titolo II prevede i reati in cui siano lesi gli Enti Pubblici (nonché i soggetti che li rappresentano) per condotte che ne impediscano, ostacolino o turbino il regolare svolgimento perpetrate sia da pubblici ufficiali, persone esercenti un pubblico esercizio o esercenti un servizio di pubblica necessità sia da privati cittadini.

Diritto penale tributario: Il diritto penale tributario è un settore a sé, caratterizzato da regole e principi propri che in parte derogano alle norme di diritto penale comune in una azione di contrasto all’evasione fiscale. Le principali fattispecie di reato sono contemplate dal D. Lgs. n. 74/2000 che ha subito rilevanti modifiche a seguito del D. Lgs. n. 128 del 05.08.2015.

Responsabilità medico-professionale: La responsabilità penale del medico e/o di altri sanitari si concreta allorché questi – nello svolgimento delle prestazioni professionali sanitarie – arrechino lesioni (o addirittura il decesso) del paziente. Tale materia è stata sottoposta, recentemente, a due importanti modifiche normative, ossia la Legge n. 189/2012 (c.d. “Legge Balduzzi”) e la Legge n. 24/2017 (c.d. “Legge Gelli”) che hanno completamente modificando il quadro normativo introducendo e trasformando le fattispecie criminose, oltre ad incidere significativamente sui gradi e tipi di responsabilità penale ascrivibile ai sanitari.

Reati contro il patrimonio: con tale definizione si intendono quelle condotte disciplinate dal Titolo XIII del Libro II del codice penale in cui il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio. Sono una lunga pletora di reati – alcuni particolarmente noti (quali furto, rapina, estorsione, danneggiamento, truffa, usura, appropriazione indebita, ricettazione, riciclaggio ed autoriciclaggio) – in cui è difficile tracciare tratti comuni valevoli per tutti; solitamente, anche se vi sono debite eccezioni, l’autore del reato perviene ad un illecito arricchimento a danno della vittima.

Reati contro la persona: tale categoria di reati inerisce quelle fattispecie criminose in cui preminente è la tutela della vita e dell’individuo. In tale ambito, tra le altre, si innestano due normative di recente introduzione (o fortemente modificate dal legislatore) e di particolare impatto sociale, ovverosia la normativa sui reati connessi alla circolazione stradale introdotti della Legge n. 41 del 23.03.2016 e gli atti persecutori (c.d. “stalking”) ex art. 612 bis c.p.

Il presente studio ha una specifica e duratura competenza, in special modo, in tale branca dell’ordinamento

Consulenza per il D.Lgs n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti): sebbene la normativa si sia premunita di definire come “amministrativa” la responsabilità in cui può incorrere l’ente, tale definizione è stata utilizzata al precipuo scopo di non spaventare eccessivamente i destinatari delle norme ed altresì non disincentivare gli investitori stranieri che avessero deciso di fare impresa in Italia.

Non sfugge, tuttavia ed infatti, come la normativa de qua abbia – in realtà – strettissime connessioni con l’ordinamento penale (più che amministrativo) italiano. Perché si configuri, in capo alla società, una responsabilità amministrativa è necessaria la presenza di requisiti oggettivi e soggettivi. Per quanto concerne gli elementi oggettivi è necessario che sia stato commesso un reato (c.d. “reato presupposto”) tra quelli previsti nell’elenco di cui agli artt. 24 e ss. del D. Lgs. n. 231/2001 (purché lo stesso sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente), mentre per quanto attiene ai secondi la norma prevede che il soggetto agente rivesta una posizione apicale in seno alla società ovvero sia persona sottoposta alla direzione o vigilanza di uno di tali soggetti.

Diritto penale del lavoro e dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro: La normativa principale in ordine alla sicurezza sul lavoro è, come noto, il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che conferma – pur con diverse integrazioni e modifiche – l’impianto dispositivo precedentemente offerto dal D. Lgs. n. 626/1994 (la c.d. “626”). La nuova normativa, così come delineata, obbliga il lavoratore a tenere una condotta consapevole delle possibili ripercussioni e di assumere il comportamento idoneo a seconda di ciascuna situazione; ciò, ovviamente, limitatamente a quelle che siano le sue competenze e capacità professionali ed alla sfera di controllo da lui esercitata. Su tale responsabilità del lavoratore si innesta altresì quella del datore di lavoro il quale – parimenti – ha un obbligo giuridico di organizzare le attività lavorative in modo sicuro, garantendo anche l’adozione da parte dei dipendenti, di tutte le doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi alle singole mansioni. Onere del datore di lavoro è inoltre quello di farsi promotore della formazione, dell’informazione e dell’istruzione dei lavoratori, impartendo loro adeguati insegnamenti e dotandoli di idonei mezzi di protezione.

Reati informatici: tale categoria di reati di recente introduzione (c.d. “cyber crimes”) più che essersi delineata sulla base del bene giuridico protetto dalla norma concerne le modalità concrete con cui questo viene leso. I reati di questa specie, infatti, hanno la caratteristica di essere perpetrati attraverso un sistema informatico o telematico.

Le principali condotte di reato sono la diffamazione online (prevista e punita ai sensi dell’art. 595, comma III, c.p.), la frode informatica (art. 640 ter c.p.), l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.), l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.), il furto di identità, il cyberbullismo e molte altre ancora.

Diritto penale di famiglia e minorile: con tale denominazione ci si riferisce ad una congerie di fattispecie criminose che hanno quale comun denominatore il tentativo di tutelare le situazioni giuridiche soggettive dei familiari. Di tale categoria fanno parte (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le seguenti condotte: violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti contro familiari e conviventi, sottrazione di minorenni o di persone incapaci, abuso dei mezzi di correzione fino agli atti persecutori (c.d. “stalking”).

L’avv. Edoardo Carmagnola, inoltre, è iscritto dal 2015 nelle liste dei difensori d’ufficio abilitati alle difese avanti il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle d’Aosta.

Indagini (o investigazioni) difensive: rappresentano uno strumento introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge n. 397 del 07.12.2000, al fine di attuare il principio di parità tra accusa e difesa. Con tale normativa si è inserito nel codice di procedura penale il Titolo VI bis del Libro V, attraverso cui il difensore nominato è facoltizzato ad ottenere fonti di prova